(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana 
                      n. 1 del 4 gennaio 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
La seguente legge: 
 
                             Preambolo: 
 
    Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
    Visto l'art. 4, comma 1, lettera u), dello Statuto; 
    Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in  materia  di
usura); 
    Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni  concernenti
il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste  estorsive  e
dell'usura); 
    Considerato quanto segue: 
      1. La Regione  si  impegna,  adottando  la  presente  legge,  a
sostenere ogni iniziativa volta a contrastare il fenomeno dell'usura,
considerandolo come una delle offese piu' gravi alla  dignita'  della
persona, e ad assicurare, mediante l'educazione  all'uso  consapevole
del denaro, condizioni di sviluppo  economico  della  Toscana  in  un
contesto di giustizia sociale e di contrasto alla illegalita',  anche
in situazioni di crisi; 
      2. Per avviare politiche  dirette  al  contrasto  del  fenomeno
dell'usura, anche a  livello  di  interventi  di  carattere  sociale,
occorre  porre  le  condizioni  volte  a  prevenire  il   progressivo
indebitamento delle  famiglie  e  ad  ostacolare  l'attenzione  della
criminalita' organizzata per le imprese; 
      3. Risulta di fondamentale  importanza  l'attivita'  svolta  in
questi anni dai soggetti dedicati alle iniziative di prevenzione  del
fenomeno dell'usura ai sensi dell'art. 15 della legge 108/1996,  come
i Confidi e la «Fondazione Toscana per la prevenzione dell'usura», la
quale, attraverso  i  centri  di  ascolto,  fornisce  informazioni  e
supporto alle persone e  alle  imprese,  affinche'  possano  superare
gravi situazioni di difficolta' finanziarie; 
      4. Con la presente legge  si  coinvolgono,  nella  fondamentale
attivita' di prevenzione, tutte le realta' che nel territorio toscano
si occupano del  fenomeno  usura,  sia  enti  pubblici  che  soggetti
privati, comprese le realta' associative, in modo da utilizzare tutte
le sinergie per far emergere  il  fenomeno  e  contrastarlo  in  modo
efficace; 
      5. Come strumenti necessari a prevenire fenomeni  di  usura  la
presente  legge  afferma  il  ruolo   essenziale   delle   iniziative
informative ed educative in  grado  di  favorire  una  cultura  della
«legalita' del denaro» per tutta la cittadinanza; 
      6.  Che  occorre  altresi'  una  rete  regionale  condivisa  di
prevenzione, di primo intervento e sostegno alle persone a rischio di
usura, alle vittime e alle loro famiglie, attraverso la creazione  di
un sistema informativo e di ascolto volto ad alleviare situazioni  di
difficolta' e ad indirizzare le persone in  modo  diretto  verso  gli
strumenti piu' efficaci; 
      7. Che e' opportuno favorire lo studio e il monitoraggio  degli
interventi, sia per ottenere un profilo conoscitivo del fenomeno  sia
per  valutare  l'incidenza  che  l'offerta  di  opportunita'   e   di
possibilita' messa a disposizione dai centri di ascolto ha sulla  sua
diminuzione o proliferazione; 
      8. Per un'efficace attivita' di contrasto appare essenziale che
la rete regionale dei soggetti che si occupano del fenomeno avvii uno
studio e un monitoraggio costante dei dati e della documentazione  di
cui possono venire a conoscenza, in modo da individuare gli strumenti
piu' idonei  a  far  emergere  un  fenomeno  che  vive  sommerso,  in
condizioni di assoluta oscurita'; 
      9. Il ruolo della Regione, con la presente legge, e' quello  di
valorizzare anche le iniziative  e  di  stimolare  le  progettualita'
espresse dai comuni o dal mondo delle associazioni; 
      10. Il gruppo di coordinamento  istituito  dalla  legge,  senza
competenze in materia di ordine e sicurezza  pubblica,  e'  volto  ad
esercitare funzioni istruttorie  per  gli  atti  piu'  importanti  di
competenza regionale  ed  e'  un  momento  significativo  di  visione
integrata con apporti anche esterni all'amministrazione regionale; 
si approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
                        Finalita' ed oggetto 
 
    1. La Regione, anche  in  collaborazione  con  il  sistema  delle
autonomie locali e con le amministrazioni dello  Stato,  favorisce  e
sostiene l'educazione all'uso consapevole del denaro  e  promuove  le
iniziative di prevenzione e di contrasto nei confronti  dell'usura  e
degli altri fenomeni criminali ad essa correlati, anche attraverso la
formazione di specifiche figure in cio' specializzate. 
    2. La  Regione  riconosce  l'importanza  del  coinvolgimento  dei
servizi sociali, del mondo del credito e della  finanza  al  consumo,
delle  grandi  reti  di  vendita,  delle  scuole,   delle   categorie
economiche e dei sindacati,  del  volontariato  organizzato  e  delle
associazioni dirette all'attivita' di prevenzione  e  di  aiuto  alle
vittime dei fatti criminosi derivanti dalle violazioni  di  cui  agli
articoli 629, 640 e 644 del codice penale, nel favorire uno  sviluppo
economico e sociale improntato ai  valori  della  sicurezza  e  della
legalita'. 
    3.  Al  fine  di  valorizzare  a  livello  regionale  le  risorse
istituzionali, economiche,  culturali  e  sociali  organizzandole  in
sistema di prevenzione dell'usura e per  semplificare  e  velocizzare
l'accesso alle informazioni e alle iniziative di contrasto  da  parte
dei cittadini, imprese e altri soggetti privati, la Regione,  con  la
presente legge: 
      a) estende le  iniziative  informative  ed  educative  sull'uso
consapevole e sul valore del denaro; 
      b) sviluppa la rete dei  soggetti  impegnati  nel  contrasto  e
nella prevenzione, attraverso la creazione di una rete  integrata  di
sportelli a supporto di un sistema informativo condiviso ed unitario; 
      c) predispone gli strumenti per lo studio  e  il  monito-raggio
del fenomeno sul territorio regionale.