(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 4 gennaio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga La seguente legge: Preambolo: Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera u), dello Statuto; Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura); Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura); Considerato quanto segue: 1. La Regione si impegna, adottando la presente legge, a sostenere ogni iniziativa volta a contrastare il fenomeno dell'usura, considerandolo come una delle offese piu' gravi alla dignita' della persona, e ad assicurare, mediante l'educazione all'uso consapevole del denaro, condizioni di sviluppo economico della Toscana in un contesto di giustizia sociale e di contrasto alla illegalita', anche in situazioni di crisi; 2. Per avviare politiche dirette al contrasto del fenomeno dell'usura, anche a livello di interventi di carattere sociale, occorre porre le condizioni volte a prevenire il progressivo indebitamento delle famiglie e ad ostacolare l'attenzione della criminalita' organizzata per le imprese; 3. Risulta di fondamentale importanza l'attivita' svolta in questi anni dai soggetti dedicati alle iniziative di prevenzione del fenomeno dell'usura ai sensi dell'art. 15 della legge 108/1996, come i Confidi e la «Fondazione Toscana per la prevenzione dell'usura», la quale, attraverso i centri di ascolto, fornisce informazioni e supporto alle persone e alle imprese, affinche' possano superare gravi situazioni di difficolta' finanziarie; 4. Con la presente legge si coinvolgono, nella fondamentale attivita' di prevenzione, tutte le realta' che nel territorio toscano si occupano del fenomeno usura, sia enti pubblici che soggetti privati, comprese le realta' associative, in modo da utilizzare tutte le sinergie per far emergere il fenomeno e contrastarlo in modo efficace; 5. Come strumenti necessari a prevenire fenomeni di usura la presente legge afferma il ruolo essenziale delle iniziative informative ed educative in grado di favorire una cultura della «legalita' del denaro» per tutta la cittadinanza; 6. Che occorre altresi' una rete regionale condivisa di prevenzione, di primo intervento e sostegno alle persone a rischio di usura, alle vittime e alle loro famiglie, attraverso la creazione di un sistema informativo e di ascolto volto ad alleviare situazioni di difficolta' e ad indirizzare le persone in modo diretto verso gli strumenti piu' efficaci; 7. Che e' opportuno favorire lo studio e il monitoraggio degli interventi, sia per ottenere un profilo conoscitivo del fenomeno sia per valutare l'incidenza che l'offerta di opportunita' e di possibilita' messa a disposizione dai centri di ascolto ha sulla sua diminuzione o proliferazione; 8. Per un'efficace attivita' di contrasto appare essenziale che la rete regionale dei soggetti che si occupano del fenomeno avvii uno studio e un monitoraggio costante dei dati e della documentazione di cui possono venire a conoscenza, in modo da individuare gli strumenti piu' idonei a far emergere un fenomeno che vive sommerso, in condizioni di assoluta oscurita'; 9. Il ruolo della Regione, con la presente legge, e' quello di valorizzare anche le iniziative e di stimolare le progettualita' espresse dai comuni o dal mondo delle associazioni; 10. Il gruppo di coordinamento istituito dalla legge, senza competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, e' volto ad esercitare funzioni istruttorie per gli atti piu' importanti di competenza regionale ed e' un momento significativo di visione integrata con apporti anche esterni all'amministrazione regionale; si approva la presente legge: Art. 1 Finalita' ed oggetto 1. La Regione, anche in collaborazione con il sistema delle autonomie locali e con le amministrazioni dello Stato, favorisce e sostiene l'educazione all'uso consapevole del denaro e promuove le iniziative di prevenzione e di contrasto nei confronti dell'usura e degli altri fenomeni criminali ad essa correlati, anche attraverso la formazione di specifiche figure in cio' specializzate. 2. La Regione riconosce l'importanza del coinvolgimento dei servizi sociali, del mondo del credito e della finanza al consumo, delle grandi reti di vendita, delle scuole, delle categorie economiche e dei sindacati, del volontariato organizzato e delle associazioni dirette all'attivita' di prevenzione e di aiuto alle vittime dei fatti criminosi derivanti dalle violazioni di cui agli articoli 629, 640 e 644 del codice penale, nel favorire uno sviluppo economico e sociale improntato ai valori della sicurezza e della legalita'. 3. Al fine di valorizzare a livello regionale le risorse istituzionali, economiche, culturali e sociali organizzandole in sistema di prevenzione dell'usura e per semplificare e velocizzare l'accesso alle informazioni e alle iniziative di contrasto da parte dei cittadini, imprese e altri soggetti privati, la Regione, con la presente legge: a) estende le iniziative informative ed educative sull'uso consapevole e sul valore del denaro; b) sviluppa la rete dei soggetti impegnati nel contrasto e nella prevenzione, attraverso la creazione di una rete integrata di sportelli a supporto di un sistema informativo condiviso ed unitario; c) predispone gli strumenti per lo studio e il monito-raggio del fenomeno sul territorio regionale.